lo Studio assiste il cliente in tutte le pratiche che hanno inizio con la separazione consensuale/giudiziale fino al divorzio, con particolare attenzione all’affidamento condiviso ed a tutti gli aspetti giuridici/psicologici relativi ai figli minori;spazio.jpg

AFFIDAMENTO CONDIVISO
Legge 8 febbraio n. 54

L’articolo 155 del Codice Civile è sostituito dal seguente:

«art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata nel primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’ interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, all’istruzione ed alla educazione dei figli. Prende atto, se non contrario all’interesse dei figli, degli accodi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascun dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito,il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinare considerando:…»

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La legge n. 54 dell’ 8/02/06 del cd. Diritto di Famiglia introduce l’affidamento condiviso dei figli, in virtù della cui disciplina la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i coniugi.
In linea con il disposto della “ Carta Europea dei diritti del Fanciullo “ per la prima volta, nel Codice Civile, vige “ il principio della bi-genitorialità “ e, nelle parti strettamente connesse all’istituto in oggetto, si fa riferimento ai “genitori “ e non ai “ coniugi “.
Un attento esame delle statistiche degli ultimi anni evidenzia come in generale, in oltre il 90% dei casi di separazione/divorzio, prima delle modifiche apportate con legge 8 febbraio 2006 n. 54, i figli fossero affidati alla madre e di conseguenza la separazione/divorzio poteva di fatto per i figli portare la perdita della figura paterna.
Invece, la legge 54/06, in particolar modo nella parte specifica dell’affido condiviso, dovrebbe poter fornire una migliore difesa dei diritti dei “ padri separati “.
Orbene dalla diretta esperienza di questo studio nonché dalle numerose testimoniane raccolte sul campo sembrerebbe che, in diversi casi , l’ affidamento condiviso sia diventato un “ mercanteggio ” tra genitori, ovvero: “rinuncio all’ affidamento condiviso in cambio di più ( o meno ) soldi ( assegno per i figli ) a dimostrazione che la bi-genitorialità responsabile resta una sofferta conquista che non si impone per legge.


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Ha collaborato: Micaela Tardio