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	<title>Studio Legale Fanini</title>
	<link>http://www.studiolegalefanini.it</link>
	<description>viale Aldo Ballarin, 154 - 00142 Roma - Tel/Fax 06 5815482</description>
	<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:34:36 +0000</pubDate>
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	<language>en</language>
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		<title>TANGO BOND</title>
		<link>http://www.studiolegalefanini.it/tango-bond-2/</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 16:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avv. Paolo Fanini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recupero Crediti]]></category>

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		<description><![CDATA[TRIBUNALE CIVILE  DI
ATTO DI CITAZIONE
Il sig.                                                (C.F.: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TRIBUNALE CIVILE  DI<br />
ATTO DI CITAZIONE<br />
Il sig.                                                (C.F.: …. )     nat     a                     il                            residente in () via ………. ed elettivamente domiciliat ai fini del presente giudizio in …………..presso e nello studio dell’Avv.  …………………..<br />
premesso<br />
1)	che è titolare di un conto corrente e di un conto titoli presso la Banca……………;<br />
2)	per il tramite della Banca…………., ha acquistato in data…………..n.<br />
obbligazioni della Repubblica Argentina ( cod. titolo………….Argentina ) del valore complessivo di £ ……….. ( ora: €…………….);<br />
3)	in seguito alle note vicende legate alla dichiarata insolvenza della Repubblica Argentina (cd. “ TANGO BOND”) il sig…………., nel tentativo di limitare la perdita economica, in data……….., vendeva le citate obbligazioni ad un controvalore  di €……….., con una perdita di pari ad €………….;<br />
4)	le suindicate operazioni finanziarie erano da considerarsi “ operazioni ad alto rischio”, in quanto le maggiori Agenzie di rating ( Fitch, Moody’s, Standard &#038; Poor), già nel 1997, avevano segnalato difficoltà di solvenza, in considerazione delle condizioni economiche in cui versava la Repubblica Argentina, le quali andarono peggiorando negli anni successivi;<br />
5)	al momento della sottoscrizioni degli ordini di acquisto indicati sub 2, il promotore finanziario, sig……………., non forniva al sig. …..adeguate informazioni circa l’elevato rischio di perdita insito nelle operazioni finanziarie;<br />
6)	fino all’acquisto delle obbligazioni di cui trattasi, il sig……… non aveva MAI compiuto investimenti “ad alto rischio”, tant’è che il denaro utilizzato per l’acquisto delle obbligazioni proveniva da un Fondo c.d. “CURRENCY”, legato ad investimenti su Titoli di Stato (BOT);<br />
7)	la BANCA………………è gravemente venuta meno agli obblighi di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede (art. 2 Cost, art. 1375 c.c.), in quanto ha omesso di informare un cliente di lunga data “a basso profilo di rischio”, qual è il sig…………….., degli elevati rischi insiti nelle operazioni finanziarie che si accingeva ad autorizzare;<br />
 <img src='http://www.studiolegalefanini.it/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> inoltre, la BANCA…………..ha contravvenuto alle disposizioni di cui all’art. 21, co. 1, TUF ( nella parte in cui dispone che “ nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, i soggetti devono…..b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti” (c.d. “ know your custumer rule”), nonché dell’art. 28, co. 1, lett. A), Regolamento CONSOB 11522/98 ( nella parte in cui dispone che “ gli intermediari autorizzati devono chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio “);<br />
In conseguenza di quanto sopra esposto è evidente che il sig……..non avrebbe autorizzato la BANCA………ad acquistare per suo conto le obbligazioni argentine se fosse stato opportunamente informato circa l’alto rischio d’insolvenza della Repubblica Argentina che le Agenzie di Rating, da anni, andavano segnalando.                                                                                                 A nulla sono valsi i tentativi di addivenire ad un bonario componimento della controversia, essendosi la BANCA……….. limitata ad affermare genericamente di aver debitamente ottemperato agli obblighi d’informazione.<br />
Quanto sopra premesso e ritenuto, l’attore,<br />
CITA<br />
- la BANCA………….in persona del legale rappresentante p.t., con sede in ……………………a comparire davanti al Tribunale Civile di……………, nella nota sede di…………, sezione e giudice designandi , all’udienza del          ore di rito, per ivi sentir accogliere le seguenti<br />
CONCLUSIONI<br />
Voglia il Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis:<br />
- dichiarare la BANCA…………..responsabile dei danni patrimoniali riportati dal sig…….. per non aver fornito le opportune informazioni circa l’alto rischio delle operazioni di acquisto datate……….., di n…………obbligazioni della Repubblica Argentina;<br />
- dichiarare risolto per inadempimento i negozi di compravendita di obbligazioni argentine de quibus;<br />
- condannare la convenuta al pagamento, in favore dell’attore, della somma di €……… oltre interessi, rivalutazione monetaria e ratei annui non goduti.<br />
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.<br />
A tal fine invita i convenuti a costituirsi in giudizio nei modi di legge e nel termine di giorni venti prima della udienza fissata, con l’avvertimento che in difetto, si procederà nella sua dichiarata contumacia e incorreranno nelle preclusioni e decadenze di legge.<br />
Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è pari ad €. ……..<br />
Si depositano i seguenti documenti:</p>
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		<title>Affidamento condiviso</title>
		<link>http://www.studiolegalefanini.it/affidamento-condiviso/</link>
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		<pubDate>Fri, 02 May 2008 23:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bulini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diritto di Famiglia]]></category>

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		<description><![CDATA[
AFFIDAMENTO CONDIVISO,  o MERCANTEGGIO.
Legge 8 febbraio n. 54
L’articolo 155 del Codice Civile è sostituito dal seguente:
«art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.studiolegalefanini.it/wp-content/uploads/2007/05/spazio.jpg" alt="spazio.jpg" /></p>
<p align="center"><strong>AFFIDAMENTO CONDIVISO,  o MERCANTEGGIO.</strong><br />
Legge 8 febbraio n. 54</p>
<p>L’articolo 155 del Codice Civile è sostituito dal seguente:</p>
<p>«art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.<br />
Per realizzare la finalità indicata nel primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’ interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, all’istruzione ed alla educazione dei figli. Prende atto, se non contrario all’interesse dei figli, degli accodi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.<br />
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascun dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito,il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinare considerando:…»</p>
<p>MERCANTEGGIO CONDIVISO ?!</p>
<p><img src="http://www.studiolegalefanini.it/wp-content/uploads/2007/05/spazio.jpg" alt="spazio.jpg" /></p>
<p align="center"><strong><br />
</strong></p>
<p>La legge n. 54 dell’ 8/02/06 del cd. Diritto di Famiglia introduce l’affidamento condiviso dei figli, in virtù della cui disciplina la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i coniugi.<br />
In linea con il disposto della “ Carta Europea dei diritti del Fanciullo “ per la prima volta, nel Codice Civile, vige “ il principio della bi-genitorialità “ e, nelle parti strettamente connesse all’istituto in oggetto, si fa riferimento ai “<em>genitori</em> “ e non ai “ <em>coniugi</em> “.<br />
Un attento esame delle statistiche degli ultimi anni evidenzia come in generale, in oltre il 90% dei casi di separazione/divorzio, prima delle modifiche apportate con legge 8 febbraio 2006 n. 54, i figli fossero affidati alla madre e di conseguenza la separazione/divorzio poteva di fatto per i figli portare la perdita della figura paterna.<br />
Invece, la legge 54/06, in particolar modo nella parte specifica dell’affido condiviso, dovrebbe poter fornire una migliore difesa dei diritti dei “ padri separati “.<br />
Orbene dalla diretta esperienza di questo studio nonché dalle numerose testimoniane raccolte sul campo sembrerebbe che, in diversi casi , l’ <em>affidamento condiviso</em> sia diventato un “ <em>mercanteggio</em> ” tra genitori, ovvero: “rinuncio all’ affidamento condiviso in cambio di più ( o meno ) soldi ( assegno per i figli ) a dimostrazione che la bi-genitorialità responsabile resta una sofferta conquista che non si impone per legge.</p>
<p>avv paolo fanini</p>
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		</item>
		<item>
		<title>FARI ANTINEBBIA, STATUS SYMBOL?!</title>
		<link>http://www.studiolegalefanini.it/fari-antinebbia-status-symbol/</link>
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		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 15:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bulini</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sanzioni Amministrative]]></category>

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		<description><![CDATA[Il codice della Strada negli articoli 151, 152, 153 e seguenti regola l&#8217;uso dei fari anabbaglianti (obbligatori sulle strade extraurbane ed autostrade) e dei fari antinebbia che possono usarsi in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa.
Il mancato rispetto delle norme sopra indicate comporta una sanzione amministrativa (c.d. multa) di notevole entità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Il codice della Strada negli articoli 151, 152, 153 e seguenti regola l&#8217;uso dei fari anabbaglianti (obbligatori sulle strade extraurbane ed autostrade) e dei fari antinebbia che possono usarsi in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa.</p>
<p align="left">Il mancato rispetto delle norme sopra indicate comporta una sanzione amministrativa (c.d. multa) di notevole entità e la decurtazione dei punti della patente.</p>
<p align="left">Premesso quanto sopra, si rileva che almeno il 20-30% dei veicoli circolanti, specialmente sulle strade extraurbane ( meno in autostrada) circola con le luci spente; ho potuto personalmente constatare che sull&#8217;argomento sono alte la confusione e l&#8217;ignoranza.</p>
<p align="left">Ma la cosa che più mi incuriosisce è l&#8217;abuso dei fari antinebbia.</p>
<p align="left">A Roma città ( dove vivo) e nelle strade extraurbane del circondario, moltissimi automobilisti, anche d&#8217;estate, in condizioni di visibilità ottimale, utilizzano i fari antinebbia anteriori</p>
<p align="left"> Inutile discettare sulla latitanza di chi sarebbe preposto a punire questi abusi!</p>
<p align="left">In realtà, poichè l&#8217;uso degli antinebbia in condizioni atmosferiche ottimali, specie in città, è assolutamente inutile, perchè assistiamo a questo sfolgorio rutilante?!</p>
<p align="left">Sarebbe interessante conoscere ed approfondire l&#8217;aspetto sociologico e psicologico di tale moda!</p>
<p align="left">Poichè quasi tutte le automobili montano di serie i fari antinebbia, non credo possa essere uno status symbol&#8230;sicuramente sta diventando una moda.</p>
<p align="left"> Comunque alla base di quanto esposto c&#8217;è una grande ignoranza del Codice della Strada che, ribadisco, obbliga l&#8217;uso degli anabbaglianti (mezze luci) su tutte le strade extraurbane ed autostrade e punisce l&#8217;abuso dei fari antinebbia.</p>
<p align="left">avv. Paolo Fanini</p>
<p align="left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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